Info e Contatti

SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA

DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Dott.ssa Rocca Anna Ettorre
Sede: Via Gentile n.52 - 70126 Bari - II Piano Corpo B
Telefono: 080 540 2074
email del dirigente: 
ra.ettorre@regione.puglia.it - PEC: sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it

La Regione Puglia ha istituito con Legge regionale n. 37/2015 la Sezione regionale di vigilanza, diretta da un Dirigente Regionale, che si compone del "Nucleo di vigilanza ambientale" e del "Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza". La Sezione regionale di vigilanza ha per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, e in particolare della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale, nonché vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza.


Il "Nucleo di vigilanza ambientale" è composto dall'organico formato attraverso il trasferimento del personale di polizia provinciale, dichiarato soprannumerario dagli atti provinciali di riorganizzazione delle

Province pugliesi, per un numero complessivamente non superiore a ottantotto unità.

Il "Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza" è composto attraverso il transito del personale attualmente in servizio con le medesime funzioni, conservando tutte le prerogative, trattamenti e indennità maturati sino alla data di effettivo servizio nella Sezione.



FUNZIONI DELLA SEZIONE

  • vigilanza sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Puglia in materia di vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale;

  • vigilanza ai fini della sicurezza e salvaguardia del patrimonio e del demanio regionale, degli uffici centrali e periferici della Regione, degli stabilimenti, depositi e parcheggi regionali, gestione delle attività di portierato e connesse attività ausiliarie e di controllo sistematico delle sedi, vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge sul demanio e patrimonio regionale, organizzazione dei servizi di rappresentanza e di scorta d'onore;

  • funzioni connesse ai compiti istituzionali indicati nella legge regionale 37/2015, nella legge regionale 59/2017 e nelle ulteriori disposizioni regionali emanate in coerenza a tali provvedimenti normativi.

Inoltre con R.R. n.21/2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 4/11/2019, è stata disciplinata l'organizzazione, la struttura, le modalità di funzionamento e le funzioni della Sezione regionale di Vigilanza, con lo scopo di svolgere, nell'ambito del territorio regionale, e secondo criteri e direttive omogenee, le funzioni ed i compiti di controllo e vigilanza ambientale nonché di vigilanza, controllo tutela e rappresentanza propri o demandati da leggi regionali e/o statali, conformemente ai principi contenuti nella legislazione statale e regionale vigente.

PERSONALE UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA
 

  1. Il personale della Sezione regionale di Vigilanza, individuato mediante atto ricognitivo effettuato congiuntamente dal Direttore e dal Dirigente della Sezione, svolge, nei limiti del servizio a cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi dell'art. 57 co 3 del c.p.p. , le funzioni previste dall' atricolo 55 del c.p.p. 
  2. L'attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza per il personale della Sezione regionale di Vigilanza destinato all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti è richiesta dal Presidente, su proposta congiunta del Direttore e del Dirigente della Sezione, al Prefetto territorialmente competente nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative statali.
  3. L'atto ricognitivo di cui al comma 1 individua altresì il personale della Sezione regionale di Vigilanza, già in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, da destinare all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti per il quale la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, fermo restando il permanere dei requisiti prescritti, deve essere mantenuta nonché l'ambito territoriale di svolgimento dei relativi servizi.