Info e Contatti
SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA
Dott.ssa Rocca Anna Ettorre
Sede: Via Gentile n.52 - 70126 Bari - II Piano Corpo B
Telefono: 080 540 2074
email del dirigente: ra.ettorre@regione.puglia.it - PEC: sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it
La Regione Puglia ha istituito con Legge regionale n. 37/2015 la Sezione regionale di vigilanza, diretta da un Dirigente Regionale, che si compone del "Nucleo di vigilanza ambientale" e del "Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza". La Sezione regionale di vigilanza ha per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, e in particolare della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale, nonché vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza.
Il "Nucleo di vigilanza ambientale" è composto dall'organico formato attraverso il trasferimento del personale di polizia provinciale, dichiarato soprannumerario dagli atti provinciali di riorganizzazione delle
Province pugliesi, per un numero complessivamente non superiore a ottantotto unità.
Il "Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza" è composto attraverso il transito del personale attualmente in servizio con le medesime funzioni, conservando tutte le prerogative, trattamenti e indennità maturati sino alla data di effettivo servizio nella Sezione.
FUNZIONI DELLA SEZIONE
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vigilanza sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Puglia in materia di vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale;
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vigilanza ai fini della sicurezza e salvaguardia del patrimonio e del demanio regionale, degli uffici centrali e periferici della Regione, degli stabilimenti, depositi e parcheggi regionali, gestione delle attività di portierato e connesse attività ausiliarie e di controllo sistematico delle sedi, vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge sul demanio e patrimonio regionale, organizzazione dei servizi di rappresentanza e di scorta d'onore;
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funzioni connesse ai compiti istituzionali indicati nella legge regionale 37/2015, nella legge regionale 59/2017 e nelle ulteriori disposizioni regionali emanate in coerenza a tali provvedimenti normativi.
Inoltre con R.R. n.21/2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 4/11/2019, è stata disciplinata l'organizzazione, la struttura, le modalità di funzionamento e le funzioni della Sezione regionale di Vigilanza, con lo scopo di svolgere, nell'ambito del territorio regionale, e secondo criteri e direttive omogenee, le funzioni ed i compiti di controllo e vigilanza ambientale nonché di vigilanza, controllo tutela e rappresentanza propri o demandati da leggi regionali e/o statali, conformemente ai principi contenuti nella legislazione statale e regionale vigente.
PERSONALE UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA
- Il personale della Sezione regionale di Vigilanza, individuato mediante atto ricognitivo effettuato congiuntamente dal Direttore e dal Dirigente della Sezione, svolge, nei limiti del servizio a cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi dell'art. 57 co 3 del c.p.p. , le funzioni previste dall' atricolo 55 del c.p.p.
- L'attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza per il personale della Sezione regionale di Vigilanza destinato all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti è richiesta dal Presidente, su proposta congiunta del Direttore e del Dirigente della Sezione, al Prefetto territorialmente competente nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative statali.
- L'atto ricognitivo di cui al comma 1 individua altresì il personale della Sezione regionale di Vigilanza, già in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, da destinare all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti per il quale la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, fermo restando il permanere dei requisiti prescritti, deve essere mantenuta nonché l'ambito territoriale di svolgimento dei relativi servizi.