Rischio Incidente Rilevante (RIR)

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

L’elemento principale che caratterizza e classifica uno “stabilimento a rischio di incidente rilevante”, è la presenza al suo interno di determinate sostanze o categorie di sostanze pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie. Si definisce come “presenza di sostanze pericolose” la presenza di queste, reale o prevista o che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, (art. 3 D.Lgs 105/2015).

Le sostanze aventi le caratteristiche rientranti nell’applicazione del richiamato D.Lgs 105/2015 sono così classificate:

  • sostanze tossiche (composti chimici che provocano effetti avversi sull’organismo umano quando sono inalati, ingeriti o assorbiti per via cutanea);
  • sostanze infiammabili (che possono liberare grandi quantità di energia termica);
  • sostanze esplosive (che possono liberare grandi quantità di energia dinamica);
  • sostanze comburenti (che hanno reazione fortemente esotermica a contatto con altre sostanze);
  • sostanze pericolose per l’ambiente (sostanze che presentano caratteristiche di pericolosità per l’ambiente e comportano o possono comportare nel tempo gravi danni).

La detenzione e l’uso di tali tipologie di sostanze può portare, allo sviluppo non controllato di un incidente con pericolo grave, immediato o differito, sia per l’uomo (all’interno o all’esterno dello stabilimento), sia per l’ambiente circostante, a causa di:

  • emissione e/o diffusione di sostanze tossiche per l’uomo e/o per l’ambiente;
  • incendio;
  • esplosione.

Le sostanze e/o le categorie di sostanze e preparati, con i relativi limiti di detenzione, superati i quali il gestore di uno stabilimento ha l’obbligo degli adempimenti stabiliti nella Seveso, sono elencati in allegato 1, parte 1 e parte 2 del D.Lgs. 105/2015.


La normativa prevede compiti differenziati per il Gestore e per la Pubblica Amministrazione:

  • per il Gestore, l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi connessi alla detenzione e impiego di sostanze pericolose nella propria attività, di definire la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il sistema di gestione della sicurezza;
  • per la Pubblica Amministrazione attività di valutazione e controllo in materia di analisi delle valutazioni effettuate dal gestore, verifica delle misure di sicurezza, vigilanza, prescrizione di eventuali interventi mitigativi/migliorativi, informazione della popolazione, pianificazione dell'emergenza e controllo dell'urbanizzazione.

Le immagini nell'ordine riportano:

Flixborough (Regno Unito, 1974) 28 morti e 36 feriti
Beek (Olanda, 1975) 14 morti e 104 feriti 
Seveso (Italia, 1976) 250 persone colpite da cloracne