Piani di risanamento

LA PROCEDURA DI INFRAZIONE E LE MISURE DI INTERVENTO PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

Il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” individua obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, in particolare individua i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10, i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto, le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto, il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5, i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene. 
L’art. 9 del richiamato decreto recita “Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all'appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli elementi previsti all'allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso di superamenti dopo i termini prescritti all'allegato XI il piano deve essere integrato con l'individuazione di misure atte a raggiungere i valori limite superati nel più breve tempo possibile”.
La Commissione Europea ha avviato due procedure di infrazione per l'Italia:
  • la procedura di infrazione n. 2014/2147 con deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea, del 09/11/2018 (causa C- 644/18) in relazione al materiale particolato PM10 e che si è conclusa con la sentenza del 10 novembre 2020 che ha accertato, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, la violazione della Direttiva 2008/50/CE;
  • la procedura di infrazione n. 2015/2043 con deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea del 23/08/2019 (causa C-573-19) per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO2 e che si è conclusa con la sentenza del 12 maggio 2022 che ha accertato, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, la violazione della Direttiva 2008/50/CE.
Con sentenza del 10 novembre 202019 (causa C-644/18), la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’Allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite, giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM10, evidenziando, tra l’altro, che il superamento risulta “tuttora in corso”. Con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica Italiana è venuta meno anche all’obbligo sancito dall’articolo 23, in combinato disposto con l’allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell’aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.
Con sentenza del 12 maggio 202220 (causa C-573/19), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. La sentenza accerta la mancata adozione, a partire dal 11 giugno 2010, di misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2 in tutte le zone oggetto della sentenza. In particolare, di non aver provveduto affinché i piani per la qualità dell’aria prevedessero misure appropriate per fa sì che il periodo di superamento di detto valore limite fosse il più breve possibile, venendo dunque meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, letto da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, di quest’ultima.
L’esecuzione delle sentenze è stata inoltre discussa nella riunione che si è svolta tra le autorità italiane e i servizi della Commissione il 13 e 14 luglio 2023. A seguito di tale riunione, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione informazioni supplementari in data 16 agosto 2023 e 19 settembre 2023.
Con nota del 13 marzo 2024, la Commissione europea afferma che la Repubblica italiana non ha adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18, per quanto riguarda il rispetto dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE, in relazione all’inquinante PM10.
La Puglia è stata interessata dalla Procedura di infrazione n. 2014/2147 per la zona IT1613 (Puglia - Area industriale) ovvero per i superamenti del parametro PM10 registrati nel Comune di Taranto (TA) e nel Comune di Torchiarolo (BR) e non anche dalla Procedura di infrazione n. 2015/2043.
In particolare nel Comune di Taranto – via Machiavelli e Taranto - via Archimede il superamento si è avuto solo nel 2011, mentre nel Comune di Torchiarolo si sono registrati superamenti sino al 2017.
La Regione Puglia, a seguito di detti superamenti, ha approvato prontamente, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.:
  • per il Comune di Taranto con DGR n. 1944 del 2 ottobre 2012 il “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e benzo(a)pirene ai sensi del D.lgs. 155/2010 art.9 commi 1 e commi 2”;
  • per il Comune di Torchiarolo con DGR n. 2349 del 04 dicembre 2013, il “Piano Contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell’aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l’inquinante PM10”.
Nel corso del 2022 si sono registrati, nel Comune di Torchiarolo, nuovamente i superamenti del parametro PM10 e pertanto nel corso del 2024 la Giunta regionale ha provveduto prima all'adozione, con DGR n. 1918 del 21/12/2023, e poi all’approvazione dei documenti di aggiornamento del Piano contenente le misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l’inquinante PM10 con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 426 dell’8 aprile 2024 recante “Approvazione dei documenti di aggiornamento del “Piano contenente le misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l’inquinante PM10” e indirizzi per l’attuazione. Presa d’atto dell’avanzamento della Procedura di infrazione n.m2014/2147”.



In ottemperanza alle vigenti normative la Regione Puglia ha adottato i seguenti Piani recanti misure di intervento per i risanamento della qualità dell'aria.

Aggiornamento del piano di risanamento PM10 Qualità dell'aria Comune di Torchiarolo in esito ai superamenti registrati nel 2022

Piano contenente l'aggiornamento delle misure di piano atte a garantire il rientro nei limiti normativi, adottato con  Deliberazione di Giunta Regionale n. 1918 del 21/12/2023  e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 426 dell’8 aprile 2024

Documentazione Disponibile:

Piano di risanamento della Qualità dell'Aria del Comune di Torchiarolo (DGR 1918_2023 , DGR 426_2024)
Aggiornamento del piano di risanamento PM10 Qualità dell'aria Comune di Torchiarolo 

L'aggiornamento delle misure di piano finalizzato ad accelerare il rientro tempestivo dei superamenti dei superamenti di PM10 nel Comune di Torchiarolo, anche in risposta alla  procedura di infrazione comunitaria 2014/2017, è approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1642 del 17 ottobre 2017

Documentazione Disponibile:

Piano di risanamento della Qualità dell'Aria del Comune di Torchiarolo
Piano di risanamento PM10 e BaP Comune di Taranto, quartiere Tamburi

Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA), come indicato all'art. 9 del D.Lgs 155/2010, è stato redatto in maniera integrata per agire sulle principali sorgenti di emissione che hanno comportato il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo rispettivamente per il PM10 e per il Benzo(a)Pirene.


Il Piano è stato adottato (DGR n_1474 del 17_07_2012) e approvato (DGR 1944 del 02/10/2012).

Documentazione Disponibile:

Piano di risanamento della Qualità dell'Aria del Comune di Taranto, quartiere Tamburi
Piano di risanamento PM10 Qualità dell'aria Comune di Torchiarolo

Piano Contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10" redatto ai sensi dell' art. 9 comma 1 del D.Lgs.155/2010, approvato con DGR 2349 del 04/12/2013.

Documentazione Disponibile:

Piano di risanamento della Qualità dell'Aria del Comune di Torchiarolo