Piani di risanamento

PIANI DI RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

Le direttive comunitarie in materia di qualità dell'aria (Direttiva Quadro 1996/62/CE , Direttive “figlie” 1999/30/CE e 2000/69/CE , Direttiva 2002/3/CE , Direttiva 2004/107/CE ) ed i relativi recepimenti nella normativa italiana (D.Lgs. 351/19996 , D.M. 60/20027 , D. Lgs. 183/20048 ) impongono il rispetto di valori limite sulle concentrazioni in atmosfera degli inquinanti normati; i valori limite entrano generalmente in vigore in date successive a quelle dell’emanazione della normativa, per consentire agli stati membri la messa in opera di azioni necessarie al raggiungimento di detti valori nei termini prescritti.

In Italia i soggetti responsabili della valutazione e gestione della qualità dell’aria sono le regioni e le province autonome che, in base al D.Lgs. 351/99, hanno l’obbligo di effettuare una valutazione della qualità dell’aria, sia attraverso misure rappresentative dei livelli degli inquinanti riportati nell’allegato I dello stesso decreto9 , sia attraverso l’uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva.

Sulla base di queste informazioni le regioni e le province autonome provvedono a suddividere il territorio secondo i criteri indicati nel D.M. 261/200210, individuando le zone e gli agglomerati in cui i livelli di concentrazione degli inquinanti normati:

  1. sono inferiori al valore limite (VL);
  2. comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
  3. sono maggiori del valore limite (>VL);
  4. sono maggiori del valore limite aumentato del margine di tolleranza (>VL + MDT).

Nel caso 1, cioè per livelli di concentrazione degli inquinanti normati inferiori al VL, l’articolo 9 del D.Lgs. 351/99 stabilisce che le regioni e le province autonome adottino un piano di mantenimento della qualità dell’aria.

Nel caso 2, secondo l’articolo 7 del D.Lgs. 351/99, le Regioni e le Province autonome provvedono alla definizione di piani d’azione da attuare nel breve periodo.

Nei casi 3 (superamento del VL) e 4 (superamento del VL+MDT), in base all’articolo 8 del D.Lgs. 351/99, le Regioni e le Province autonome hanno l’obbligo di adottare un piano o un programma di risanamento per il raggiungimento dei valori limite entro i tempi stabiliti (cfr. D.M. 60/2002); in questa fattispecie la normativa italiana risulta più restrittiva di quella europea, infatti l’articolo 8 della Direttiva Quadro 96/62/CE stabilisce che gli stati membri devono adottare misure atte a garantire l’elaborazione o l’attuazione di un piano o di un programma di risanamento solo nel caso 4, cioè in presenza di superamento del VL + MDT.

Un piano o programma di risanamento deve contenere tutta una serie di informazioni quali: l’ambito territoriale in cui viene adottato, le fonti di emissione degli inquinanti nell’aria (inventari delle emissioni), le condizioni meteorologiche tipiche del territorio, i risultati della valutazione della qualità dell’aria, gli scenari di riferimento della qualità dell’aria ed infine le “azioni” cioè le misure “di risanamento” che la regione/provincia autonoma adotta per riportare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite (All. V del D.Lgs. 351/99).

L’articolo 12 del D.Lgs. 351/99 stabilisce che le regioni/province autonome devono inviare, per il tramite dell’APAT, al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio (MATT) e al Ministero della Salute (MINSAL) i piani e i programmi di risanamento, entro diciotto mesi dalla fine dell’anno durante il quale è stato registrato il superamento del VL + MDT; il MATT a sua volta, trasmette i piani e i programmi di risanamento alla Commissione Europea, entro due anni dalla fine di ciascun anno in cui si è registrato il superamento del VL + MDT.

Con la Decisione 2004/224/CE la Commissione Europea ha definitivamente stabilito il formato per la trasmissione, da parte degli stati membri, delle informazioni sui piani o programmi, predisponendo un questionario riassuntivo (d’ora in poi indicato come questionario sui piani e programmi di risanamento o “questionario PPs”), e si è riservata la facoltà di richiedere la trasmissione del testo integrale dei piani.

[fonte: https://www.isprambiente.gov.it/files/aria/pianirisanamentoregionali.pdf]

In ottemperanza alle vigenti normative la Regione Puglia ha adottato i seguenti Piani di Risanamento:

Piano di risanamento PM10 e BaP Comune di Taranto, quartiere Tamburi

Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA), come indicato all'art. 9 del D.Lgs 155/2010, è stato redatto in maniera integrata per agire sulle principali sorgenti di emissione che hanno comportato il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo rispettivamente per il PM10 e per il Benzo(a)Pirene.


Il Piano è stato adottato (DGR n_1474 del 17_07_2012) e approvato (DGR 1944 del 02/10/2012).

Documentazione Disponibile:

Piano di risanamento della Qualità dell'Aria del Comune di Taranto, quartiere Tamburi
Piano di risanamento PM10 Qualità dell'aria Comune di Torchiarolo

Piano Contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10" redatto ai sensi dell' art. 9 comma 1 del D.Lgs.155/2010, approvato con DGR 2349 del 04/12/2013.

Documentazione Disponibile:

Piano di risanamento della Qualità dell'Aria del Comune di Torchiarolo