Piano di Bonifica delle aree inquinate [B]

BONIFICA DELLE AREE INQUINATE [B]

La gestione dei siti contaminati continua a rappresentare uno dei maggiori problemi ambientali per i Paesi europei. Non fa eccezione l’Italia e il nostro territorio regionale.

La Regione Puglia, per far fronte efficacemente ai rischi per l’ambiente e per la salute derivanti dalla presenza di siti contaminati, in linea con lo sviluppo e l’evoluzione delle strategie di protezione ambientale e di altre specifiche direttive, regolamenti e raccomandazioni in materia di tutela ambientale e sanitaria della comunità europea, nonché in accordo con la disciplina nazionale di bonifica dei siti contaminati (Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - TUA), attua rilevanti e specifici compiti di natura procedurale, pianificatoria, organizzativa e amministrativa.

In questo quadro, in conformità alle previsioni dell’art. 196, comma 1, lettera c) del TUA, spetta alle Regioni provvedere alla redazione del Piano di Bonifica delle aree inquinate di propria competenza, di seguito Piano di Bonifica (PRB), strumento fondamentale per eliminare l’inquinamento e il degrado del suolo e delle acque sotterranee, ma anche per prevenirli e contenerli.

La Regione Puglia ricomprende, come previsto dalla norma, il nuovo Piano di Bonifica, nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, del quale costituisce parte integrante per espressa previsione normativa, l’art. 199 comma 6 del TUA, infatti, stabilisce che “Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate”.

La D.G.R. n. 551 dell’11 Aprile 2017 ha previsto, in conformità alle previsioni dell'articolo 196 c. 1 lett c) del TUA, la predisposizione del Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati che aggiorna il vigente Piano approvato nel 2011 ed è impostato su contenuti innovativi rispetto alla precedente pianificazione, conseguenti sia all’aggiornamento del contesto normativo di riferimento, sia all’esperienza derivata in materia, anche e soprattutto, a seguito delle criticità emerse per l’attuazione della pianificazione stessa.

Il Piano in oggetto, per disposizione normativa, sviluppa i contenuti indicati nel comma 6 dall’art. 199, ed in particolare:
l’ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

  1. l’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

  2. le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali provenienti da attività di recupero;

  3. la stima degli oneri finanziari;

  4. le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

Coerentemente a tali contenuti, il Piano delinea lo stato conoscitivo ed attuativo delle bonifiche in Puglia e propone un organico insieme di azioni da attuare nel breve e medio termine, che, a partire dalla definizione delle priorità d’intervento stabilite, ovvero da stabilire in attuazione dello stesso PRB, mirano a perseguire, quale Obiettivo primario e generale dell’attività regionale in materia di bonifica dei siti contaminati, il disinquinamento, risanamento e il recupero ambientale e paesaggistico dei siti contaminati e/o con presenza di fonti inquinanti presenti sul territorio pugliese, puntando alla realizzazione di interventi, laddove possibile, con tecniche e tecnologie “rifiuti free”, tanto al fine di tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente.

Il nuovo Piano, che aggiorna il vigente approvato nel 2011, è impostato su contenuti innovativi rispetto alla precedente pianificazione, conseguenti sia all’aggiornamento del contesto normativo di riferimento, sia ed in particolare all’esperienza derivata in materia, anche, e soprattutto, a seguito delle criticità emerse per l’attuazione della pianificazione stessa. Tra tali contenuti innovativi, che delineano le strategie regionale in tema, sono da considerare quelli correlati:

  • alla delega ai Comuni nell’esercizio della funzione amministrativa in materia di bonifica di siti contaminati appartenenti alla rete nazionale di distribuzione carburanti (Legge Regionale n. 42 del 03/11/2017 pubblicata sul BURP n. 125 del 03/11/2017);

  • all’impulso che la regione vuole dare alle attività di bonifica;

  • alla riconquista/mantenimento di un ruolo strategico e preminente nella definizione degli interventi delle aree ricadenti nei Siti di interesse Nazionale (SIN) presenti nel territorio regionale pugliese; nonché nella definizione di normative, regolamenti, linee guida in materia di bonifica di siti contaminanti nei tavoli e gruppi tecnici nazionali e nella conferenza stato-regioni;

  • le attività di comunicazione, ritenute fondamentali per la conoscenza della tematica e per la risoluzione delle criticità, volte alla diffusione delle informazioni sulle aree contaminate e sulle loro potenzialità di riqualificazione ambientale e, auspicando, urbanistica;

  • al supporto che, in un ottica di governance e leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, la Regione fornisce ai Comuni per avviare e completare in tempi certi la bonifica e la riqualificazione delle aree contaminate dal pubblico e/o di interesse pubblico;

  • alla definizione di una nuova metodologia per la definizione delle priorità degli interventi da finanziare con risorse pubbliche, rispetto a quella prevista dal piano precedente/vigente;

  • all’armonizzazione della procedura di bonifica con le altre normative e pianificazioni in materia ambientale e urbanistica, ed, in particolare, con le attività di prevenzione della contaminazione delle matrici ambientali;

  • alla promozione dell’innovazione tecnologica e dell’applicazione delle migliori tecnologie negli interventi di bonifica, anche con l’obbiettivo di ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti e razionalizzarne la gestione.


In tale contesto, è importante evidenziare che il Piano prevede azioni di supporto regionale economico e finanziario, secondo i criteri di priorità definiti dallo stesso Piano, ai soggetti pubblici, ovvero ai Comuni che eseguono d’ufficio tali interventi in aree pubbliche e/o di interesse pubblico o privato, nel rispetto del principio di chi inquina paga.

A tal proposito, al fine di rendere pienamente applicabile il “principio di chi inquina paga”, il Piano prevede una azione specifica per disciplinare l’intervento sostitutivo (esecuzione d’ufficio) da parte del Comune territorialmente competente e le azioni di rivalsa, nonché chiarire le modalità e i tempi con cui si concretizza l’intervento sostitutivo regionale.


DOCUMENTI DISPONIBILI:

 Allegato B - Proposta di Piano delle Bonifiche delle Aree Inquinate