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Procedura di PAUR

LA PROCEDURA DI PAUR
ART.27 BIS D.LGS.152/2006 e ss.mm.ii.


La procedura di PAUR dei progetti, regolamentata dall’art. 27 del D.Lgs.152/2006, ha la finalità di valutare se un progetto ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato gli impatti ambientali di un progetto.


A COSA SI APPLICA?

Sono sottoposti alla procedura di verifica di PAUR di competenza regionale:

  • i progetti elencati nell’allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006;
  • i progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
  • le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II o II-bis, alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, la cui realizzazione può generare potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell’allegato II.

L’ autorità competente in sede statale è il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS). La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (CTVA) svolge l’istruttoria tecnica finalizzata all’espressione del parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. 



FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Presentazione dell’istanza

Il proponente di un'istanza invia mediante il servizio digitale "Sportello Ambiente" della Regione puglia nello Spazio Proponente la richiesta di avvio del  procedimento amministrativo di verifica di Assoggettabilità a VIA secondo le modalità previste nello Sportello Ambiente corredando la richiesta di tutta la documentazione amministrativa e progettuale necessaria all'avvio del relativo procedimento:

2. Verifica preliminare amministrativa

La documentazione trasmessa dal proponente viene acquisita a sistema contestualmente all'invio da parte del proponente e viene rilasciato un protocollo informatico di arrivo della Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali. Una volta assegnata al funzionario responsabile del procedimento, verrà effettuata una verifica amministrativa sulla conformità e la completezza dell’istanza e della documentazione trasmessa. Le attività di verifica amministrativa sono svolte nei tempi necessari a disporre della documentazione conforme e completa per l'avvio del procedimento.

3. Pubblicazione della documentazione e consultazione pubblica

A seguito della positiva verifica amministrativa e del conseguente avvio del procedimento, lo studio preliminare ambientale unitamente all’eventuale ulteriore documentazione tecnica trasmessa dal proponente viene reso pubblico nello Spazio per il Cittadino

È facoltà del proponente indicare, in fase di presentazione dell’istanza, la documentazione o parte di essa da non pubblicare per ragioni di segreto industriale o commerciale in modo da garantire la tutela della riservatezza. Verificate le ragioni del proponente, l'UO competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

Con l'avvio del procedimento tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati (Autorità di Bacino distrettuale, Enti di gestione delle aree naturali protette ove pertinenti con la localizzazione del progetto; Provincia/e o Città metropolitana/e, Comune/i) vengono informati dell'avvenuto avvio del procedimento e della pubblicazione della documentazione nello Spazio per gli Enti Pubblici. La medesima comunicazione è trasmessa anche al proponente ed alla Commissione Tecnica Regionale di VIA per l’avvio dell’istruttoria tecnica di competenza.

La data della pubblicazione della documentazione nello Sportello Ambiente della Regione Puglia e la contestuale comunicazione alle Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati, rappresenta l’avvio ufficiale del procedimento ai fini della decorrenza dei termini di tutte le successive fasi e per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Tali termini sono da considerarsi perentori ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990.

Entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di cui sopra chiunque abbia interesse può presentare osservazioni mediante gli strumenti presenti nello Spazio per il Cittadino utilizzabili da chiunque purchè in possesso di SPID, CNS o CIE.

4. Richiesta e acquisizione integrazioni

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine della consultazione pubblica, su proposta della CTR VIA, la Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali può richiedere, in un’unica soluzione e per una sola volta, chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata dal proponente.

I chiarimenti/integrazioni richiesti al Proponente devono essere trasmessi dallo stesso mediante lo Sportello Ambiente della Regione Puglia attraverso gli appositi strumenti digitali resi disponibili nello Spazio Proponente entro e non oltre 45 giorni successivi alla data della richiesta. Qualora non sia possibile rispettare tali tempistiche, il proponente ha facoltà di richiedere alla Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali , con adeguate motivazioni, la sospensione dei termini per la trasmissione dei chiarimenti/integrazioni per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora la richiesta venga accolta, la Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali comunica al proponente la sospensione dei termini e stabilisce una nuova scadenza per la trasmissione dei chiarimenti/integrazioni. Nel caso in cui il proponente non rispetti la scadenza stabilita, l’istanza si intende respinta e la Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali procederà all’archiviazione del procedimento. 

5. Valutazione e provvedimento

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e tenendo conto delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione pubblica, la Commissione Tecnica Regionale di VIA , svolge l’istruttoria tecnica per verificare se il progetto ha potenziali impatti ambientali significativi, utilizzando i criteri indicati nell’allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006. Ove ritenuto opportuno, nell’istruttoria tecnica si può tenere conto di altri elementi ritenuti utili ai fini della valutazione dei potenziali effetti ambientali del progetto, derivanti da valutazioni già effettuate ai sensi di normative europee, nazionali o regionali pertinenti il progetto ed il contesto ambientale interessato.

Il parere della Commissione Tecnica Regionale di VIA viene trasmesso alla Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali che provvede alla predisposizione e adozione provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (determina dirigenziale).

La valutazione da parte della Commissione Tecnica Regionale di VIA e la predisposizione e adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA devono concludersi entro 45 giorni successivi alla scadenza della fase di consultazione pubblica ovvero, nel caso in cui siano state richieste integrazioni della documentazione, entro 30 giorni dalla ricezione delle integrazioni.

La Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali, nel caso in cui ritenga necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, può disporre di una proroga dei tempi per la valutazione, comunque non superiori a 30 giorni. In questo caso la Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicherà tempestivamente al proponente la proroga del termine, motivando le ragioni che giustificano tale necessità, ed i termini entro cui sarà emanato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, specificando le motivazioni, stabilisce se:

  • il progetto non deve essere assoggettato a VIA; in questo caso il provvedimento può indicare specifiche condizioni ambientali, a carattere prescrittivo e vincolante per il proponente, relative alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, “ … ove  richiesto  dal  proponente,  tenendo   conto   delle   eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività  culturali e  per il turismo, per i profili  di  competenza … (art.19, c.7.).  Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA secondo le modalità indicate nel quadro prescrittivo associato al provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e in base all’art. 28 del D.Lgs. 152/2006
  • il progetto deve essere assoggettato a VIA

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è pubblicato integralmente nello Sportello Ambiente.