Tecnico Competente in Acustica

Tecnico Competente in Acustica

In data 19 aprile 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico – Modifiche al Dlgs 194/2005 e alla legge 447/1995”.


Tra le varie modifiche apportate alla normativa in materia di inquinamento acustico, il suddetto D.Lgs. ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni riguardanti la professione di Tecnico competente in acustica, in particolare in tema di:

  • tenuta del relativo elenco
  • modalità di riconoscimento della qualifica
  • requisiti necessari per l’iscrizione
  • corsi per tecnici competenti
  • obbligo di aggiornamento professionale.

 

Di seguito sono esplicitate le principali modifiche introdotte:


La figura professionale del TCA: l’art. 20 stabilisce che la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, rientra tra quelle non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n.4.


Tenuta dell’elenco dei TCA: ai sensi dell’art. 21 cc.1 e 2 “è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e del territorio e del mare l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica”.


Tecnici già riconosciuti: l’art. 21 c.5 stabilisce che, per un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017, i soggetti in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica riconosciuta ai sensi della previgente normativa possono presentare domanda di inserimento nell’elenco nazionale. Tale istanza va presentata alla Regione che ha effettuato il riconoscimento della qualifica. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 c.4, coloro che hanno presentato l’istanza ai sensi del citato art. 21 c.5 possono continuare ad esercitare la professione di tecnico competente in acustica.


Requisiti per l’iscrizione di nuovi tecnici: l’art. 22 definisce quali sono i requisiti che devono essere posseduti dagli aspiranti tecnici per ottenere il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica e l’iscrizione nell’elenco nazionale. Solo per un periodo transitorio di 5 anni a partire dalla data del D.Lgs. 42/2017 sarà ancora possibile l’iscrizione ai tecnici in possesso di solo diploma superiore ad indirizzo tecnico o scientifico. Alla fine di tale periodo transitorio gli aspiranti tecnici dovranno essere in possesso di laurea (tra quelle elencate all’allegato 2 parte A) e di almeno uno degli ulteriori requisiti dettati dall’art. 22 c.1.


Presentazione della domanda di iscrizione: l’allegato 1 punto 1 al D.Lgs 42/2017 stabilisce che i soggetti interessati a ottenere la qualifica di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda in marca da bollo, anche nelle forme dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, alla Regione di residenza nelle forme e nelle modalità da essa stabilite. In caso di esito positivo del procedimento, la Regione con proprio provvedimento, disporrà l’iscrizione del tecnico nell’elenco dei TCA comunicando il nominativo al MATTM.


Corsi per Tecnici Competenti in Acustica: l’allegato 2 parte B riporta lo “schema di corso abilitante per tecnico competente in acustica”, requisito sufficiente, per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei TCA dei soggetti in possesso di laurea tra quelle elencate nella parte A dello stesso allegato. I corsi possono essere tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, sono riconosciuti dalla Regione in cui l’ente formatore li organizza e sono validi su tutto il territorio nazionale. La durata minima di tali  corsi è di 180 ore (con un massimo del 50% in modalità e-learning) di cui almeno 60 di esercitazioni pratiche e i contenuti minimi necessari sono riportati nel citato allegato 2 parte B punto 6.


Aggiornamento professionale: ai sensi dell’allegato 1 punto 2, gli iscritti all’elenco dei TCA devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione nell’elenco, e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento  per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno 3 anni. La partecipazione a tali corsi va comunicata, nelle forme dell’autocertificazione, alla Regione di residenza. In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale la Regione di residenza dispone la sospensione per sei mesi del tecnico inadempiente dall’elenco ministeriale con obbligo di provvedere ad ottemperare, entro tale periodo, all’obbligo di aggiornamento.


Cancellazione dall’elenco: la Regione, su segnalazione motivata di altri enti, può disporre, previa contestazione degli addebiti, la cancellazione del tecnico dall’elenco dei TCA. Viene inoltre cancellato dall’elenco il tecnico sospeso per inadempienza rispetto all’obbligo di aggiornamento periodico che non abbia dato prova, alla scadenza dei 6 mesi di sospensione, dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale. La cancellazione può inoltre essere disposta anche su richiesta dell’iscritto.