Descrizione Servizi

Autocertificazione ai sensi del RR 24/2005

 

 

 

  1. CHI PUÒ ACCEDERE AL SERVIZIO?

 

Ai sensi del Regolamento Regionale 28 settembre 2005 n. 24  recante “Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati, ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (SIC) ed in Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, possono accedere al servizio i proponenti piani e interventi ricadenti nei proposti Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) che possono avere incidenza significativa sugli stessi Siti, devono effettuare la valutazione di incidenza di cui all’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi Siti.

 

Possono accedere al servizio, inoltre, i tecnici incaricati e gli operatori regionali competenti nell'ambito delle Autocertificazioni per interventi in zone omogenee "A" e "B" in cui ricandono SIC/SC o ZPS ai sensi del R.R. 24/2005.

 

 

  1. A QUALI TIPI DI INTERVENTI SI RIFERISCE IL REGOLAMENTO?

 

Secondo i dettami dell'art. 3 del regolamento di cui sopra, si tratta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento, risanamento igienico e ristrutturazione edilizia.

 

 

  1. A QUALI ZONE SI APPLICA IL R.R. 24/2005?

 

Il presente Regolamento si applica nelle zone omogenee “A” e “B” dei centri edificati, così definite dalla strumentazione urbanistica comunale vigente all’atto di entrata in vigore del presente Regolamento, ed ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

 

  1. AUTOCERTIFICAZIONE:

 

Tutti gli interventi descritti nell’art. 1 e ricadenti nelle zone omogenee “A” e “B” devono essere corredati da apposita Autocertificazione, redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, a firma di un tecnico abilitato e relativa al rispetto del presente Regolamento.

 

La verifica positiva da parte dei competenti Uffici comunali della documentazione indicata nel presente Regolamento, con riferimento unicamente agli interventi ricadenti nei centri edificati ai sensi del comma 3. dell’art. 1, rappresenta avvenuto espletamento della procedura di valutazione d’incidenza sul SIC e sulla ZPS.

 

L’Ufficio comunale competente è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui all’art. 1 e dei relativi esiti, da inviare all’Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta attuazione degli indirizzi contenuti nel presente Regolamento e l’eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio Parchi e Riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo del SIC e della ZPS.

 

 

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