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Ai sensi dell'art 89 (Strumenti di controllo preventivo) delle NTA del PPTR:

 

1. ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela del PPTR stesso, sono disciplinati i seguenti strumenti:

a) L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati all'art. 38 co. 2 delle NTA del PPTR.

b) L'accertamento di compatibilità paesaggistica, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del PPTR degli interventi:

b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1 delle NTA del PPTR;

b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.

Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonchè a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

 

2. I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

 

3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi di cui all'art. 149 del Codice.

 

Ai sensi dell'art. 106 (Disposizioni transitorie) delle NTA del PPTR:

 

1. Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P.

Decorso il termine di efficacia dei predetti piani, gli stessi devono acquisire parere di compatibilità paesaggistica a norma dell'art. 96, e gli interventi da essi previsti sono autorizzati a norma del presente Piano.

 

2. Per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P nonchè per quelli provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta.

 

2 bis. Le istanze per la coltivazione di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti ricadenti negli ulteriori contesti paesaggistici, qualora inoltrate al competente servizio regionale prima della data di adozione del PPTR (2 agosto 2013) e, alla data di entrata in vigore dello stesso, prive dei previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P, completano l'iter autorizzativo a norma del PUTT/P medesimo.

 

3. Nelle more della valutazione di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al PPTR di cui all'art. 100, ovvero dell'adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme, sono fatti salvi, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010:

a) le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali approvate ex art. 5.06 del PUTT/P dopo I'11gennaio 2010;

b) i PUG che hanno ottenuto il parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 dopo la data dell'11 gennaio 2010;

c) i primi adempimenti che hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art 5.05 del PUTT/P dopo la data dell'11 gennaio 2010