Esercizio del potere regionale di vigilanza

Strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica

 

La Regione, al fine di esercitare il potere di vigilanza sull'esercizio della delega al rilascio delle autorizzazioni e degli accertamenti di compatibilità paesaggistiche, di cui al D. Lgs. n.42/2004 e alla L.R. 20/2009 - trasmesse all'ente regionale per via telematica - intende procedere con un'attività di controllo sugli atti dagli enti delegati, secondo quanto disciplinato dalle D.G.R. 2961/2010 e 2905/2012.

Le attività sono organizzate come di seguito riportato.

Le attività di controllo riguardano mensilmente un gruppo di circa 10 accertamenti di compatibilità paesaggistica, per interventi che comportano la modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 c. 3.1 NTA del PPTR, selezionati secondo un metodo statistico-casuale in grado di garantire la tempestività dell'azione di controllo e, contestualmente, la distribuzione territoriale dello stesso.

Una volta selezionati gli atti da controllare, viene richiesta all'ente delegato la documentazione completa del procedimento. 

Viene quindi richiesto di inviare (in forma cartacea) l'atto di accertamento di compatibilità paesaggistica, il parere della Commissione locale del paesaggio (se applicabile) e una copia degli elaborati trasmessi dal richiedente ai fini dell'ottenimento dell'accertamento stesso.

L'avvio del controllo non sospende l'efficacia del provvedimento autorizzatorio.

Il controllo riguarda i soli profili di legittimità delle autorizzazioni rilasciate, sotto i profili tipici della violazione di legge e regolamentare, del procedimento (ad. es. NTA PPTR, L.N.241/1990, etc.), dell'incompetenza (relativa ed assoluta), e dell'eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche (ad. es., difetto di motivazione, apoditticità della stessa, contraddittorietà tra più atti, etc.), oltre che dello sviamento di potere (ad es. accertamento di compatibilità rilasciato sulla base di valutazioni non afferenti specificamente alla tutela del paesaggio, ma intese a tutelare un bene giuridico non ricollegabile alla sfera di interessi curati dalle norme del PPTR).


L'attività di controllo si conclude entro il termine di 60 gg dalla ricezione da parte della Regione della documentazione richiesta con la nota di avvio del controllo e richiesta atti.

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che il fine di 'controllo' non può ritenersi comprensivo "di un potere di riesame ed annullamento regionale in sede di verifica dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'ente locale nell'ambito delle sue competenze delegate" (Consiglio di Stato, Sez. VI. sent. n.6112/2008, per tutte), qualora dal controllo espletato emerga l'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata, viene  inviata all'Ente delegato apposita richiesta di valutare l'opportunità di avviare in autotutela un procedimento di riesame volto all'annullamento del assenso rilasciato.

In detta nota, si sottolinea la necessità, da parte dell'ente delegato, di valutare la perdurante sussistenza di un interesse pubblico attuale all'annullamento, ai sensi dell'art. 21 nonies della L.N.241/1990, bilanciando e comparando gli interessi dei destinatari e dei controinteressati, nonchè la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento di riesame ai soggetti di cui all' art. 7 della medesima L.N. 241/1990.