FAQ relative alle Procedure della Autorizzazione Paesaggistica

FAQ relative alle Procedure della Autorizzazione Paesaggistica

 

La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 2231 del 28/12/2017, ha approvato il Documento di indirizzo “Linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015”; tale documento intepretativo è finalizzato a supportare coloro che sono chiamati ad attuare il PPTR attraverso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti dalle NTA del PPTR ed in particolare i Comuni delegati all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 10 della L.R. 20/2009. scarica DGR scarica Allegato A

 

La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 1514 del 27/07/2015, ha approvato il Documento di indirizzo "Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015"; tale documento interpretativo cerca di dare risposta alle principali e alle più frequenti domande (FAQ) giunte, in merito alla corretta interpretazione di alcune disposizioni normative da parte di uffici tecnici comunali, commissioni locali del paesaggio e più in generale operatori e cittadini, nei primi mesi di vigenza del PPTR ...scarica documento

 

D: L'autorizzazione e l'accertamento di compatibilità paesaggistica una volta rilasciati sono immediatamente efficaci?

R: La novella al D. Lgs. 42/2004 operata dalla legge n. 106 del 2011 ha eliminato, al comma 11  dell'art. 146, il differimento degli effetti dell'atto (stabilito nella precedente versione dopo il decorso di trenta giorni dalla sua emanazione). Similmente ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica acquista validità dalla data della pronuncia. Non esiste, peraltro, alcuna norma che preveda la sospensione dell'efficacia del provvedimento abilitativo, anche in pendenza delle attività di controllo in capo alla Soprintendenza ed alla Regione.

D: è possibile rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria per interventi che interessano esclusivamente Ulteriori contesti paesaggistici ?

R: ai sensi del comma 5 dell'art 91 delle NTA del PPTR, Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda.

D: Può il Comune non tener conto di un parere della Soprintendenza, emanato oltre i termini stabiliti dalla legge? 

R: L'amministrazione competente, decorsi i sessanta giorni di cui all'art. 146, comma 9  del D. Lgs. n.42/2004 (ovvero i 25 gg. di cui al comma 6 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139), può e deve provvedere sulla domanda, pena l'inadempimento e la possibilità di intervento sostitutivo regionale di cui al comma 10 dell'art. 146 del D. Lgs. n.42/2004. Nel caso in cui il parere della Soprintendenza sopraggiunga oltre i termini, l'amministrazione ne deve comunque tenere conto se non si è ancora conluso il procedimento di Autorizzazione Paesaggistica. Infatti, il Soprintendente non perde il potere di provvedere decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti, sebbene, in tal caso, si produca l'inefficacia del parere in termini di vincolo sulla decisione finale dell'Ente delegato al rilascio (Cfr. T.A.R. Lecce, sez. I, n.1069/2011, confermata da Consiglio di Stato, sez. VI, n.1561/2013). Ne deriva che l'Ente delegato deve tenere in considerazione il parere, integrando però il supporto motivazionale dello stesso mediante valutazioni autonome, in caso voglia aderire alla conclusioni ivi rassegnate, mentre qualora voglia discostarsene dovrà esplicitarne espressamente le ragioni.

D: Devono essere trasmessi attraverso il sistema anche i provvedimenti di diniego delle autorizzazioni paesaggistiche?

R: La normativa vigente (comma 11 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e comma 7 dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./p, D.G.R. 2961/2010 e D.G.R. n. 2905/2012) non prevedono esplicitamente alcun obbligo di trasmissione dei provvedimenti di diniego delle Autorizzazioni Paesaggistiche, pur tuttavia al fine di un corretto monitoraggio del territorio è auspicabile il loro inserimento. I dinieghi trasmessi non sono però resi liberamente consultabili via web, la loro consultazione è riservata esclusivamente alla regione, alle soprintendenze e agli enti territoriali ognuno per il proprio ambito territoriale di competenza. 

D: Devono essere trasmessi attraverso il sistema anche i provvedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167-181 e i pareri nell'ambito dei Condoni edilizi ex art. 32 del L.47/85 e smi?

R: Le D.G.R 2961/2010 e n. 2905/2012 stabiliscono l'obbligo di trasmissione attraverso il sistema delle sole autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./p, pur tuttavia è possibile trasmettere telematicamente attraverso il portale anche i provvedimenti di Accertamento della Compatibilità Paesaggistica ex art. 167-181 e i pareri nell'ambito dei Condoni edilizi ex art. 32 del L. 47/85 e ss.mm.ii..  Gli stessi non sono resi liberamente consultabili via web, la loro consultazione è riservata esclusivamente alla regione, alle soprintendenze e agli enti territoriali ognuno per il proprio ambito territoriale di competenza. La trasmissione telematica non assolve agli obblighi di trasmissione ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria da determinarsi, previa perizia di stima, con specifico provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso del Servizio Urbanistica della Regione Puglia.

D: E' necessario trasmettere trimestralmente la copia dell'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, secondo quanto previsto dal comma 13 del D. Lgs. 42/2004?.

R: con la D.G.R. n. 2905 del 20/12/2012 è stato stabilito che la trasmissione telematica delle Autorizzazioni Paesaggistiche attraverso le apposite funzionalità del portale (pugliacon.regione.puglia.it) assolve agli obblighi in capo all'ente delegato di cui al comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004: (i) istituzione di un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto; (ii) trasmissione trimestrale di copia dell'elenco alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

D: E' necessario acquisire il parere della Commissione Locale per il Paesaggio nell'ambito dei provvedimenti di Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139?

R: Per le Autorizzazione Paesaggistiche semplificate ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (art. 4, comma 12) e dalla L.R. 20/2009 (art. 10, comma 2), come modificata dalla L.R. 28/2012, il parere della Commissione Locale per il Paesaggio è da ritenersi facoltativo. In ogni caso è necessario la proposta di accoglimento della domanda trasmessa dall'ente delegato alla soprintendenza ai sensi del comma 6, art. 4 del D.P.R. 139/2010, contenga un motivato parere istruttorio sulla compatibilità paesaggistica dell'opera.

D: E' necessario acquisire il parere della Commissione Locale per il Paesaggio nell'ambito dei provvedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167-181?

R: In ottemperanza a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 le Commissioni Locali per il Paesaggio "[...] esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli art.146, comma 7 , 147 e 159". Pertanto, le Commissioni Locali per il Paesaggio sono tenute ad esprimere il proprio parere in ordine al rilascio ex ante delle autorizzazioni paesaggistiche, e non nell'ambito del cosiddetto "accertamento di compatibilità paesaggistica" di cui al comma 4 dell'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004. Infatti, è utile notare che gli interventi di cui all'art. 167 rientrano necessariamente, per tipologia, tra gli interventi di lieve entità per i quali, in ogni caso, il parere della Commissione Locale per il Paesaggio è da ritenersi facoltativo ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, all'art. 4, comma 12  e dalla L.R. 20/2009, art. 10, comma 2, come modificata dalla L.R. 28/2012.

 

 

Procedimenti disciplinati dal PUTT/P

D: Qual'è la documentazione da produrre per richiedere l'Autorizzazione Paesaggistica?

R: Gli elaborati tecnici costituenti il progetto da allegare alla domanda dei Autorizzazione Paesaggistica sono elencati  nell'Allegato A1 delle N.T.A del P.U.T.T./p.
Tali elaborati devono essere integrati con la documentazione prevista dal D.P.C.M del 12 Dicembre 2005 nel  caso l'intervento ricada in un'area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

D: quando non è necessario richiedere l'Autorizzazione Paesaggistica?

R: L'Autorizzazione Paesaggistica non è necessaria nei casi indicati all'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 per i territori vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e all'art. 5.02 del N.T.A. del P.U.T.T./p. per i territori vincolati esclusivamente dal P.U.T.T./p.

D: Qual'è la documentazione della vincolistica vigente da consultare?

R: Nel caso in cui sia stato approvato il P.U.G - Piano Urbanistico Generale ai sensi L.R. 20/2001 - la documentazione da consultare è quella contenuta nella parte strutturale dello stesso P.U.G.
Nel caso il Comune  abbia ottemperato ad una delle procedure previste dalla art. 5.05 'primi adempimenti' e/o dall'art 5.06 'adeguamento degli strumenti urbanistici' dalle N.T.A. del P.U.T.T./p, la documentazione da consultare risulta quella contenuta nei relativi elaborati.
Nei restanti casi la documentazione da consultare è quella contenuta nel P.U.T.T./p come approvato con D.G.R. 1748/2000.

D: Dove si possono consultare gli elaborati cartografici del P.U.T.T./p?

R: Le copie cartacee della documentazione approvata con D.G.R. 1748/2000 nonchè degli adempimenti/adeguamenti comunali sono presenti presso gli uffici tecnici comunali.

Inoltre sul portale sono  disponibili i servizi di consultazione ( Consultazione PUTT/P Consultazione Autorizzazioni Paesaggistiche) e di download ( Cartografia P.U.T.T./p Informatizzata Cartografi P.U.T.T./p Originale) dedicati al P.U.T.T./p, oltre che l'accesso alla documentazione approvata con D.G.R. 1748/2000.
Si sottolinea che le componenti informatizzate (vettoriali relativi a A.T.D. relativi a sistema botanico vegetazionale, sistema gemorfologico , sistema storico culturale e strati afferenti ad altre aree tutelate, raster georiferiti relativi ad A.T.E. e sistema geomorfologico) rese disponibili sono elaborazioni realizzate a partire dai dati approvati e, pertanto, non hanno alcun valore di ufficialità.

D: è possibile rilasciare l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria per i beni tutelati esclusivamente dal P.U.T.T./p ?

R: Si premette che in merito alle effettive possibilità di regolarizzazione in sanatoria dei beni sottoposti esclusivamente alle tutele di cui al P.U.T.T./p e, in particolare, all'applicabilità delle restrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 146, 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004, la giurisprudenza non appare costante.     
Alcuni pronunciamenti del T.A.R. Puglia, Sezione di Lecce (es. sentenza n. 2228/2007, sentenza n. 1291/2011, ecc.) hanno ritenuto che "il chiaro divieto di procedere a trasformazioni del territorio non autorizzate, previsto dall'art. 2.01 punto 2.1 delle N.T.A. del P.U.T.T./p", configura "un vero e proprio divieto di procedere al rilascio dell'autorizzazione una volta che la trasformazione del territorio sia realizzata in violazione della citata previsione dell'art. 2.01.2.1 delle N.T.A. P.U.T.T./p", concludendo che "l'accoglimento dell'istanza di accertamento di conformità in sanatoria... è precluso dal divieto di procedere al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, desumibile dal combinato disposto delle previsioni degli artt. 2.01, punto 2.1. e 5.01, punti 1 e 2 delle N.T.A. allegate al P.U.T.T./p della Regione Puglia".              
Di contro, altri pronunciamenti dello stesso T.A.R. Puglia, Sezione di Lecce (es. sentenza n. 1751/2009, sentenza n. 498/2011, ecc.), impugnati dall'Avvocatura Regionale dinanzi al Consiglio di Stato con Ricorsi in Appello, sostengono che "il divieto di cui all'art.146 del D.Lgs. 42/2004 non risulta riferibile ai beni sottoposti alla tutela del P.U.T.T./P: per un verso, difatti, il riferimento agli immobili ed aree "sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico" di cui all'art. 146 dev'essere logicamente e sistematicamente ricollegato ai piani approvati nelle forme di cui agli artt. 143 ss., il cui procedimento prevede, tra l'altro - e la circostanza è evidentemente significativa attesi gli effetti, anche sotto il profilo in esame, dei vincoli de quibus-, chiare prescrizioni in tema di pubblicità e partecipazione dei soggetti interessati (v. l'art. 144), e, per altro verso, deve osservarsi che gli ambiti della tutela prevista del  P.U.T.T./p sono -anche, se non per lo più- di tipo "esteso", sicchè l'ampiezza, che il divieto di sanatoria postuma assumerebbe, finirebbe con il risultare irragionevolmente eccessiva".   
Opinione degli Uffici Regionali, già formalmente esplicitata in sede di ricorso in appello alle suddette Sentenze (cfr. Appello avverso sentenza 498-2011, iscritto al n.8946/2011 Consiglio di Stato), è che il divieto di procedere al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria sia da applicare tanto ai beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 quanto a quelli tutelati ai sensi del P.U.T.T./P. Infatti tale divieto trova fondamento nella formulazione letterale dell'art.5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, che fa riferimento al "previo rilascio dell'autorizzazione", così che tale divieto oggi "previsto dall'art. 146, comma 12 del D.Lgs. 42/2004 [...] nella Regione Puglia è stato sostanzialmente anticipato, con riferimento a tutte le aree vincolate dal provvedimento regionale dal P.U.T.T./P, approvato con D.G.R. n. 1748 del 15.12.2000". Inoltre il  P.U.T.T./p regionale, anche se antecedente al D.Lgs. n.42/2004, possiede le caratteristiche dei piani paesaggistici di cui all'art.143 del citato decreto in quanto il procedimento di approvazione del  P.U.T.T./p ha rispettato i requisiti di pubblicazione e di partecipazione cui fa riferimento l'art.144 del D. Lgs. 42/2004.