Accordion Proc 42/2004

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA ART. 146, D.LGS. 42/2004

 

  • Iter procedimentale ai sensi dell'art. 146 (Autorizzazione) del D. Lgs. 42/2004:

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della documentazione di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

2. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del Soprintendente o l'Ente da essa delegato, dopo avere acquisito il parere obbligatorio della Commissione locale per il paesaggio e il parere vincolante del Soprintendente.

3. L'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1. Qualora detti presupposti non ricorrano, l'Amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. L'Amministrazione acquisisce il parere della Commissione locale per il paesaggio ed effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al Soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonchè con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.

4. Il Soprintendente rende il parere di cui sopra, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Decorso inutilmente detto termine senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'Amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il Soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni.

5. Il Soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvede in conformità. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'Amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

7. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa telematicamente attraverso il SIT, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonchè, unitamente allo stesso parere, alla Regione ovvero agli altri Enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'Ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

8. L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

9. La procedura di Autorizzazione Paesaggistica per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare,è regolata dall'art 147 del D.Lgs. 42/2004.

10. L'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA ART. 146, D.LGS. 42/2004 comma 9 e D.P.R. 31/2017.

 

  • Iter procedimentale ai sensi del art. 146 comma 9 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:
1. L’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato «A», ovvero all’articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 del Codice. In tali casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9, ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 2, che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.

2. Ove l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all’articolo 9 indicono la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.

3. L’amministrazione procedente valuta la conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.

4. Ove non trovi applicazione il comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. L’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta, entro dieci giorni dalricevimento dell’istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l’accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell’istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.

6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l’amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di quindici giorni all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.

7. In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e della proposta dell’amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all’autorità procedente.

8. Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice.

9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

10. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.

11. L’articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche semplificate.

 

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER OPERE IN DIFFORMITÀ O ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART. 167 E 181, D.LGS. 42/2004.

 

  • Iter procedimentale ai sensi del art 167 (Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria)  e 181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa) del D. Lgs. 42/2004:

L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

1. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

2. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

3. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1.

La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

Accordion Proc PPTR

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER INTERVENTI CHE COMPORTANO MODIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI NEGLI ULTERIORI CONTESTI, COME INDIVIDUATI NELL'ART. 38 C. 3.1 NTA PPTR ART. 91, NTA PPTR.

 

  • Iter procedimentale ai sensi dell'art 91 (Accertamento di compatibilità paesaggistica) delle NTA del PPTR:

1. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

2. Autorità competente ai fini dell'esperimento della procedura e del rilascio del relativo provvedimento conclusivo è la Regione o, analogamente con quanto previsto in materia di autorizzazione paesaggistica, gli Enti da essa delegati a norma della L.R.n. 20 del 7 ottobre 2009.

3. I progetti per i quali si richiede l'accertamento della compatibilità paesaggistica devono essere corredati dalla Relazione paesaggistica di cui all'art. 92.

4. Il provvedimento di accertamento di compatibilità è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza. Esso ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio.

5. Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art. 89, comma 1, lett. b2, si applica l'art. 167 co. 1 del Codice.

6. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate.

7. L'esito dell'accertamento, unitamente alla documentazione progettuale utile alla valutazione paesaggistica dell'intervento da realizzare, è tempestivamente trasmesso telematicamente dall'Amministrazione procedente alla Regione ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza, controllo e del monitoraggio, secondo le modalità previste per l'autorizzazione paesaggistica delegata e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo.

8. Per tutte le aree interessate da ulteriori contesti (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice), fatte salve le diverse e specifiche discipline di settore, laddove gli strumenti urbanistici siano adeguati al PPTR la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.

9. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 97 l'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti " di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P; non è comunque richiesto nelle aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3 del Codice.

10. Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell'Autorizzazione quanto a quello dell'Accertamento di cui al presente articolo, l'autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sè gli elementi di valutazione previsti per l'accertamento di compatibilità paesaggistica; quest'ultimo sarà pertanto contenuto nell'unico provvedimento autorizzatorio.

11. Sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all'art. 96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.

12. Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonchè in conformità alle Linee guida pertinenti:

a) il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;

b) opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;

c) nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice:

d) l'ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purchè conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.

13. Per gli interventi di lieve entità di cui al D.P.R.9/7/2010 n. 139 e s.m.i., si applicano le norme di semplificazione documentale di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

 

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER INTERVENTI CHE COMPORTANO RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO OVUNQUE SIANO LOCALIZZATE.ART. 91, NTA PPTR.

 

  • Iter procedimentale ai sensi dell'art 89 (Strumenti di controllo preventivo) delle NTA del PPTR:

L'accertamento di compatibilità paesaggistica è dovuto per quegli interventi che comportano rilevante trasformazione del paesaggio, ovunque siano localizzati.

Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonchè a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

Detti provvedimenti sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.

Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

Accordion proc PUTT/P

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER IMMOBILI ED AREE TUTELATE ESCLUSIVAMENTE AI SENSI DEL P.U.T.T./P

 

  • Ai sensi dell'art. 106 (Disposizioni transitorie) delle NTA del PPTR:

1. Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P.

Decorso il termine di efficacia dei predetti piani gli stessi devono acquisire parere di compatibilità paesaggistica a norma dell'art. 96 e gli interventi da essi previsti sono autorizzati a norma del presente Piano. 

2. Per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P nonchè per quelli provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta.

2 bis. Le istanze per la coltivazione di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti ricadenti negli ulteriori contesti paesaggistici, qualora inoltrate al competente servizio regionale prima della data di adozione del PPTR (2 agosto 2013) e, alla data di entrata in vigore dello stesso, prive dei previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P, completano l'iter autorizzativo a norma del PUTT/P medesimo.

3. Nelle more della valutazione di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al PPTR di cui all'art. 100, ovvero dell'adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme, sono fatti salvi, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010:

a) le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali approvate ex art. 5.06 del PUTT/P dopo I'11gennaio 2010;

b) i PUG che hanno ottenuto il parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 dopo la data dell'11 gennaio 2010;

c) i primi adempimenti che hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art 5.05 del PUTT/P dopo la data dell'11 gennaio 2010.

 

  • Ai sensi dell'art 5.01 (Autorizzazione paesaggistica) delle NTA del PUTT/P:

1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, acquisisce l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica, corredata dalla documentazione così come disposta nell'Allegato A1 delle NTA del PUTT/P, avvia il procedimento, verificando la completezza degli elaborati e la legittimità delle procedure e richiedendo integrazioni ove necessario.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, se Comune o Provincia subdelegata dalla Regione nel caso di interventi non rientranti tra quelli di lieve entità, acquisisce il parere della commissione locale per il paesaggio.

3A) In caso di valutazione positiva l'amministrazione competente, rilascia l'Autorizzazione Paesaggistica.

3B) In caso di valutazione negativa, comunica il preavviso di provvedimento negativo al proponente, che può presentare osservazioni scritte nel termine di 10 gg. dal ricevimento della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

4. Il procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione delle osservazioni o, in mancanza di esse, dalla scadenza del termine di 10 gg. concesso. Entro la scadenza dei termini l'amministrazione competente rilascia l'Autorizzazione Paesaggistica ovvero il Diniego.

L'art. 5.02 delle NTA del PUTT/P elenca gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio di autorizzazione paesaggistica. Proceduralmente valgono le disposizioni previste dalle NTA dello stesso PUTT/P, il quale rinvia alle procedure di cui al D. Lgs. 490/1999. (tempo procedimento: 60 gg).