Gestione della Sicurezza
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
L’Allegato B del D.Lgs 105/2015 definisce le “Linee guida per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti”. Il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) è uno strumento gestionale che le aziende a rischio d’incidente rilevante devono adottare obbligatoriamente. |
Il SGS comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le procedure, i processi, le risorse messe in atto nella conduzione aziendale, al fine di garantire la sicurezza dei propri impianti, e quindi dei propri dipendenti, della popolazione limitrofa e dell’ambiente circostante. Il SGS segue il modello gestionale noto come PDCA “Plan (pianificare) – Do (realizzare) – Check (verificare) – Act (mantenere o migliorare)”, un processo continuo e iterativo, che prevede un miglioramento costante della sicurezza e della protezione dell’ambiente, attraverso una continua verifica del conseguimento degli obiettivi e l’individuazione delle relative azioni correttive. |
Un Sistema di gestione della Sicurezza ben strutturato consente la riduzione della probabilità di accadimento degli incidenti rilevanti, in quanto dallo studio degli incidenti accaduti, risulta che nella maggior parte dei casi la causa di origine è di tipo gestionale e organizzativo. I principali strumenti normativi e tecnici di riferimento per la predisposizione e strutturazione del SGS sono: A. strumenti normativi
B. norme tecniche
|
LA VERIFICA ISPETTIVA DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGS)
La verifica ispettiva del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), adottato dai gestori per gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, è una misura di controllo che l’Amministrazione Pubblica deve mettere in atto, secondo quanto previsto dall’articolo 27 del D.lgs.105/2015. |
Le verifiche ispettive assumono un particolare valore ai fini preventivi e sono volte ad accertare che il Gestore, nella conduzione degli stabilimenti:
|
Per lo svolgimento delle verifiche ispettive del SGS, l’Allegato B del D.Lgs 105/2015 definisce le “Linee guida per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti”. In attesa del perfezionamento del trasferimento delle competenze da Stato a Regione, da attuarsi ai sensi dell’art. 72 del D.lgs 31/03/1998 n.112 (legge Bassanini), in Puglia l’attività di controllo SGS è disposta per gli stabilimenti di soglia superiore, dalla Regione per mezzo dell’ARPA Puglia (Organo Tecnico di Controllo), sulla base di un piano/programma annuale di controllo predisposto dal competente Ufficio. |