Normativa Regionale
La normativa riportata in queste pagine non riveste carattere di ufficialità e i testi integrati sono resi disponibili ai soli fini di facilitarne la lettura. |
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Ad oggi il trasferimento delle competenze in materia di rischi di incidenti rilevanti da Stato a Regione, previsto dalla Bassanini (art. 72 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112), non si è ancora concluso, pertanto l'efficacia della disciplina regionale prevista con L.R n.6 del 21.05.2008 (“Disposizioni in materi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”) è sospesa ai sensi dell'art. 20 della richiamata norma regionale. La materia è stata disciplinata dalla Giunta Regionale con i seguenti atti: |
Deliberazione della Giunta Regionale 23 Marzo 2010, n.801 «Attuazione del D.lgs334/99 e smi.. Avvio delle attività di controllo finalizzate ad accertare l'adeguamento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/99 e smi. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza»; |
Deliberazione della Giunta Regionale 5 Luglio 2010, n.1553 «Attuazione del D.lgs334/99 e smi.. Istituzione dell'Elenco Regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e Linee di indirizzo per l'effettuazione delle attività di controllo finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e……»; |
Deliberazione della Giunta Regionale 5 Giugno 2012, n.1097 «Misure di controllo di cui all'art. 25 del D.lgs. 334/99 e smi. (incidenti rilevanti). DGR 1553 in data 05.07.2010. Precisazioni. »; |
Deliberazione della Giunta Regionale 27 Maggio 2014, n.979 «Aggiornamento procedura per le verifiche ispettive ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., riguardanti gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del citato D.Lgs..»; |
Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2015, n.1865 «D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali. »; |
Il subentrato D.Lgs 105/2015, attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia inferiore”, il compito di predisporre il piano regionale di ispezioni, il relativo programma annuale e lo svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti.
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Al fine di garantire tempestivamente il rispetto dei predetti adempimenti e dare continuità all'attività di controllo degli stabilimenti di soglia inferiore, la Regione Puglia con DGR 1865 del 19.10.2015, ha recepito le disposizioni del nuovo D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle visite ispettive di competenza regionale di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs. |
Determinazione Dirigenziale n. 5 del 23.02.2016
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Determinazione Dirigenziale n. 25 del 27.02.2017
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Determinazione Dirigenziale n. 49 del 06.04.2017
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Determinazione Dirigenziale n.43 del 12.03.2018
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Determinazione Dirigenziale n.63 del 06.04.2018
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Determinazione Dirigenziale n.39 del 28.02.2019
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