Con l'emanazione del D.Lgs n. 105 del 26 giugno 2015, l'Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il provvedimento abroga la norma precedentemente vigente (D.lgs. n 334/99, come modificato dal D.lgs. n. 238/2005), confermandone sostanzialmente l'impianto. Si riportano di seguito le disposizioni di cui all'art. 33 del richiamato D.Lgs 105/2015, restanti in vigore, per quanto compatibili e quelle abrogate: Disposizioni in vigore per quanto compatibili: | a. l'articolo 20 del DPR 18 maggio 1988, n. 175; | b. l'articolo 5, allegato I, capitolo 2, e allegato II del DPCM 31 marzo 1989, pubblicato nella GU 21 aprile 1989, n. 93; | c. la legge 19 maggio 1997, n. 137; | d. il DM dell'ambiente 15 maggio 1996, recante procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento di attività di travaso di autobotti e ferro cisterne, pubblicato nella GU 4 luglio 1996, n. 155; | e. il DM dell'ambiente 15 maggio 1996, recante criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto, pubblicato nella GU 9 luglio 1996, n. 159; | f. il DM dell'ambiente 5 novembre 1997, recante modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia, pubblicato nella GU 23 gennaio 1998, n. 18; | g. il DM dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella GU 3 febbraio 1998, n. 27; | h. il DM dell'ambiente 20 ottobre 1998 relativo agli scali merci ferroviari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1998, n. 261; | i. il DM dell'ambiente 20 ottobre 1998, recante criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici, pubblicato nella GU 9 novembre 1998, n. 262. | | Disposizioni abrogate: | a. l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 420; | b. il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334; | c.il D. Lgs. 21 settembre 2005, n. 238; | d. l'articolo 22, comma 2, del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139; | e.il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 48; | f. il DM dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella GU 6 settembre 1984, n. 246; | g. il DM dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella GU 30 marzo 1998, n. 74; | h. l'ultimo riquadro dell'allegato VI al DM dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella GU 7 maggio 1998, n. 104; | i. il DM dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella GU 22 agosto 2000, n. 195; | j. il DM dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella GU 23 agosto 2000, n. 196; | k.il DM 16 maggio 2001, n. 293; | l. il DM dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella GU 5 aprile 2001, n. 80; | m. il DM 26 maggio 2009, n. 138; | n. il DM 24 luglio 2009, n. 139. | | |
Per quanto riguarda invece l'assetto delle competenze, il D.Lgs 105/2015 attribuisce al Ministero dell'interno le funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come “articolo 8” ai sensi del decreto legislativo n 334/99) ed alle regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come “articolo 6” ai sensi del medesimo decreto legislativo). Con il D.lgs. n. 105/2015, al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste, vengono inoltre aggiornate e completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). Si tratta in particolare della consistente decretazione attuativa, già prevista dal D.lgs. n. 334/99, ma emanata solo parzialmente nel corso degli anni passati. La completezza del provvedimento permette dunque ai gestori degli stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III ed alle amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio “testo unico” in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi. Fra le principali innovazioni introdotte, oltre a quanto sopra riportato, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 334/99, il D.lgs. n. 105/2015 reca: - il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell'Ambiente. Si prevede, infatti, l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11);
- l'introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);
- le procedure per l'attivazione del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27);
- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);
- la definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).
|
Sono state introdotte inoltre, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza assicurati con il D.lgs. n. 334/99, semplificazioni al sistema vigente, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei gestori. Si evidenziano, a tal fine, le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore introdotte dall'art. 31 e contenute nell'allegato L. Con riferimento al quadro normativo, l’entrata in vigore del D.lgs 105/2015 DECRETI ATTUATIVI DECRETO MATTM _6 giugno 2016, n.138 - Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. DECRETO MATTM 1° luglio 2016, n. 148 - Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai ?ni della comunicazione alla Commissione europea, di cui all”articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. DECRETO 29 settembre 2016, n. 200 - Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. |