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D.Lgs. del 17 febbraio 2017, n. 42 – Scadenza del primo intervallo temporale triennale per le ore di aggiornamento professionale obbligatorio per Tecnici Competenti in Acustica (TCA) iscritti in ENTECA alla data del 10.12.2018.

L’allegato 1 del D.Lgs. n.42/2017 al comma 2 stabilisce che “ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art.21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.”

Lo stesso allegato, al comma 4, prevede che “in caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall’elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall’elenco.”

Pertanto, per tutti i tecnici iscritti nell’elenco nazionale ENTECA sarà necessario aver frequentato almeno un corso di aggiornamento professionale obbligatorio entro la scadenza del triennio successivo alla data di iscrizione in ENTECA, pena l’impossibilità di totalizzare successivamente le 30 ore di aggiornamento richieste e distribuite almeno su un triennio, con conseguente applicazione, allo scadere del triennio relativo, di quanto previsto al citato comma 4 dell’Allegato 1 del D.Lgs. n.42/2017 (inadempienza degli obblighi di aggiornamento).

Dato l’approssimarsi della prima scadenza temporale triennale (prevista per il prossimo 10 dicembre 2021) dall’attivazione dell’elenco nazionale ENTECA, si invitano tutti i tecnici interessati a verificare la propria situazione riguardante l’obbligo di aggiornamento professionale previsto dal D.Lgs. in oggetto ed a trasmettere evidenza dell’avvenuta ottemperanza a tale obbligo entro la scadenza del triennio suddetto, pena la successiva sospensione per sei mesi dall’elenco nazionale ENTECA, periodo entro il quale sarà poi comunque possibile fornire prova dell’avvenuta ottemperanza (sempre entro i termini previsti) agli obblighi di cui trattasi, onde evitare la successiva cancellazione dall’elenco stesso.

Inoltre, si tiene a ribadire che la verifica della regolarità delle ore di aggiornamento professionale previste dal citato D.Lgs. è un obbligo a cui sono tenuti tutti i tecnici iscritti nell’elenco nazionale ENTECA, anche successivamente alla data del 10.12.2018 a cui è principalmente riferita la presente comunicazione.

Si rammenta, poi, che la comunicazione della frequenza di un corso di aggiornamento per TCA deve avvenire attraverso l’invio di apposito “modello di dichiarazione aggiornamento professionale TCA”, reperibile sul Portale Ambientale della Regione Puglia all’indirizzo: http://sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazioni_ambientali/acustica/documenti/format_istanza

allegando allo stesso la documentazione richiesta. L’ultimo aggiornamento del registro delle ore di formazione professionale per TCA può essere consultato all’indirizzo: http://sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazioni_ambientali/acustica/documenti/registro_ore

e la data di propria iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica può essere verificata all’indirizzo: https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php

  Data pubblicazione

19/10/2021